GROSSETO – Nuova ordinanza della Regione Toscana per l’emergenza coronavirus. Il provvedimento è stato firmato oggi dal presidente Enrico Rossi ed è l’ottava ordinanza sulle “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ecco le disposizioni contenute nell’ordinanza.
DISPOSIZIONI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
1.L’interruzione dell’accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria;
2.L’obbligo per tutto il personale in servizio negli ospedali di attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per droplets e per via respiratoria, previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e, nello specifico, l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche quando il personale è impegnato nell’assistenza a pazienti sospetti o con sintomatologia respiratoria.
Inoltre, al personale medico e d’assistenza dei DEA, al fine di visitare i pazienti sospetti, saranno garantiti idonei presidi, quali: mascherina chirurgica, guanti, visiera e camici impermeabili.
3.La limitazione dell’attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, nella misura che
permetta la più ampia messa a disposizione di posti letto, in particolare, di letti tecnologici per pazienti complessi, che necessitano di monitoraggio dei parametri vitali, supporto respiratorio forzato ed invasivo e consenta di non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze.
Nello specifico, devono essere, comunque, sospese, fino a nuova indicazione, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente ordinanza:
•tutta l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico;
•tutta l’attività ambulatoriale programmata al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere. Fanno eccezione le attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. In ogni caso queste attività devono essere riorganizzate con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa, che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno un metro). Per le visite di followup e di controllo programmato si consiglia il personale medico, coadiuvato da altro personale sanitario, di contattare telefonicamente o in altro modo i pazienti che potranno essere gestiti per quanto appropriato attraverso questa modalità o essere rinviati ad altra data. Anche per le prime visite il contatto preliminare con il paziente, per via telefonica o videochiamata, potrà permettere di individuare quelle visite che richiedono comunque un tempo di visita tempestivo e per lo svolgimento delle quali valgono le indicazioni organizzative di cui sopra. Tutte le altre visite verranno invece riprogrammate.
Le attività ambulatoriali programmate a livello territoriale possono essere mantenute, ove possibile, adottando comunque le misure organizzative di frazionamento delle sedute e di utilizzo della aree di attesa e di limitazione dell’accesso dei soggetti sintomatici. Tali indicazioni sono operative anche nei confronti delle attività di carattere amministrativo svolte nei distretti a favore dell’utenza.
4.Che tutte le richieste di prelievi ambulatoriali devono essere valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.
L’effettuazione dell’attività di prelievo deve essere allocata, per quanto possibile, nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzata su prenotazione con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno un metro).
Qualora i prelievi vengano effettuati dentro l’ospedale l’attività deve essere svolta entro spazi dedicati e separati e su base programmata con le misure preventive sopraindicate.
Le indicazioni, relative alla sospensione dell’attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il SSR, salvo diversi accordi programmatori con l’azienda territoriale di riferimento.
5.L’esecuzione dei tamponi nasofaringei, per la ricerca del Covid-19 è effettuato ai soggetti che presentano i criteri di cui alla ordinanza n.6 del 2 marzo 2020 (criteri epidemiologici e sintomatologia suggestiva). In particolare, a tutti i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri con sintomi similinfluenzali, senza compromissione delle condizioni generali e in presenza di criteri epidemiologici, verrà effettuato il tampone e, dopo l’esecuzione del tampone, tali pazienti saranno inviati al proprio domicilio e sarà informato il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che dovrà prenderlo in carico. Se il tampone risulterà positivo saranno adottate le misure previste dall’ordinanza predetta (quarantena e sorveglianza attiva).
Per i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri con sintomatologia più impegnativa e criteri epidemiologici, si procede all’esecuzione del tampone. Nel caso il tampone dia esito positivo e il paziente non presenti polmonite grave con insufficienza respiratoria, febbre elevata e compromissione delle condizioni generali, il paziente, salvo diversa valutazione clinica, potrà essere inviato al proprio domicilio. Contestualmente saranno informati il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per la presa in carico e il Servizio di igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e saranno adottate le misure previste dall’ordinanza predetta (quarantena e sorveglianza attiva).
Per i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri e presentano, quale criterio clinico, la polmonite interstiziale con almeno uno dei seguenti fattori linfopenia, LDH elevata, transaminasi elevata, PCR elevata, anche in assenza di criterio epidemiologico, è prevista, comunque, l’esecuzione del tampone.
Per i pazienti che accedono ai DEA e presentano sintomi simil-influenzali senza compromissione delle condizioni generali e in assenza di criteri epidemiologici, si
prevede il rientro al domicilio e l’utilizzo delle ordinarie procedure di assistenza (ricorso al MMG e al PLS con loro presa in carico).
6.Che la struttura tecnica-operativa, prevista al comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, costituita presso la centrale CROSS, svolga la funzione di monitorare e coordinare le risorse ospedaliere disponibili sull’intero territorio regionale, al fine di favorirne la fruibilità da parte dei singoli ospedali. In tal senso è fatto obbligo alle direzioni sanitarie aziendali conferire alla centrale operativa ospedaliera predetta i dati relativi ai posti letto dei singoli stabilimenti ospedalieri con la frequenza richiesta.
DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI MENSA EROGATI DA ARDSU
Si dispone che ARDSU nella gestione del servizio mensa adotti misure utili a contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e assicurare il servizio agli studenti universitari vincitori di borsa di studio DSU. Nello specifico, fino al 15.03.2020: 1.le mense a gestione diretta dovranno erogare pasti agli studenti borsisti, anche attraverso il potenziamento del servizio “pasti da asporto” e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 1 marzo 2020 art. 2, primo comma, lettera h). 2. laddove presso la singola mensa possa essere garantita la priorità agli studenti borsisti ed il rispetto delle misure precitate, si dispone che ARDSU estenda, per quanto possibile e nei limiti delle capacità operative, il servizio, anche mediante pasti da asporto, alla generalità degli studenti universitari. 3.tali disposizioni sono da ritenersi applicate anche per le mense a gestione indiretta. In tal senso, si dispone che ARDSU dia comunicazione ai fornitori dei Servizi Ristorativi in appalto e convenzione; 4.l’ARDSU sarà tenuta ad uniformarsi ad eventuali specifiche indicazioni, in materia di mense e residenze per studenti universitari, che dovessero essere emesse dalle autorità nazionali.
DISPOSIZIONI FINALI
In ragione della situazione di emergenza sanitaria in atto le attività aggiuntive garantite dalle associazioni di volontariato e rispettivi enti rappresentativi, di cui all’art.76-ter, comma 3, della LR 40/2005, nell’ambito del Sistema di emergenza urgenza, dovranno essere adeguatamente valorizzate.
Si dispone di prorogare fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario.
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.