FOLLONICA – Aggiornamento 20:44 – Il Tar ha accolto il ricorso del centrodestra stabilendo “l’annullamento della proclamazione alla carica di sindaco di Follonica di Andrea Benini, non avendo egli raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, dovendosi procedere al secondo turno elettorale per l’elezione del sindaco”. Follonica quindi torna al voto con il ballottaggio che vedrà la sfida tra Andrea Benini (centrosinistra) e Massimo Di Giacinto (centrodestra).
A questo punto la prefettura già nelle prossime ore nominerà un commissario prefettizio che guiderà l’amministrazione fino al prossimo appuntamento elettorale che dovrebbe tenersi a maggio in concomitanza delle Regionali.
Ecco la sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sentenza: sul ricorso numero di registro generale 830 del 2019, proposto da
Leonardo Bottoni, Roberto Azzi, Massimo Di Giacinto, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Buoni, Davide Lera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Follonica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Elettorale Centrale Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Andrea Benini, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli 2;
Monica Paggetti, Ilaria Chiti, Mara Pistolesi, Giacomo Manni, Francesca Stella, Giovanni Balloni, Marco Buccianti, Mario Matteucci, Rosaria Buttitta, Enrico Calossi, Alessandro Ricciuti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini, Barbara Catalani, Mirjam Giorgeri, Gesuè Domenico Ariganello, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e la conseguente correzione del risultato elettorale ai fini di demandare le operazioni elettorali alla fase del ballottaggio, ovvero per l’invalidazione dell’intero procedimento elettorale, e in particolare:
– del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale relativi alle elezioni del 26-5-2019 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Follonica (GR) predisposto in data 28-5-2019 dal presidente e componenti dell’Ufficio centrale e dei verbali e allegati inerenti e conseguenti nella parte in cui:
1) è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Andrea Benini, anziché ammettere al turno di ballottaggio i candidati a Sindaco Andrea Benini e Massimo Di Giacinto individuabili come i candidati che hanno preso più voti (Vd. pag. 8 – § 6. Determinazione graduatoria dei candidati alla carica di sindaco);
1.1) è stato dichiarato che la maggioranza assoluta dei voti validi è n. 5864 in virtù del numero totale di voti validi accertati pari a 11727;
2) è stato tenuto conto nella somma dei risultati delle sezioni, il risultato della sezione n. 1 anziché considerarlo del tutto nullo e/o invalido e/o inefficace ai fini della competizione elettorale;
3) è stato assegnato al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto un numero di voti inferiore rispetto a quelli effettivamente spettanti in considerazione del fatto che alla sezione elettorale n. 17 sono state considerate contestate e non assegnate n. 2 schede che palesemente dovevano essere assegnate al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto;
4) sono stati attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Andrea Benini n.11 seggi e alle liste collegate al candidato sindaco Massimo Di Giacinto n. 6 seggi anziché rinviare l’assegnazione delle liste a dopo i risultati del ballottaggio;
5) sono stati erroneamente attribuiti voti della sezione elettorale n. 1 nonostante la palese mancata compilazione del verbale della medesima sezione che ha letteralmente compromesso l’accertamento reale della volontà del corpo elettorale, così che non se ne doveva tenere di conto nella attribuzione dei voti alle liste e ai candidati sindaci ai fini del computo finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Follonica e di Andrea Benini e dell’ Ufficio Elettorale Centrale di Follonica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 26 maggio 2019 si sono svolte a Follonica le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, all’esito delle quali, al primo turno, è stato proclamato sindaco il candidato Andrea Benini.
I ricorrenti, in qualità di elettori del Comune di Follonica, e Massimo Di Giacinto anche in qualità di candidato sindaco posizionatosi al secondo posto, impugnano tale proclamazione contestando innanzitutto il riconoscimento della maggioranza assoluta a favore del candidato Andrea Benini.
Infatti, secondo i ricorrenti, partendo dal dato del numero totale dei voti validi (11727), sarebbe stato erroneamente riconosciuta, in favore di Andrea Benini, con n. 5864 voti validi, la maggioranza assoluta dei voti validi. Diversamente, secondo i ricorrenti, la maggioranza assoluta poteva essere raggiunta solo col 50% + 1 dei voti validi, ovvero con il raggiungimento del numero di voti di 5864,5 o del numero intero di 5865.
Con la conseguenza che si sarebbe dovuto svolgere il turno di ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, ovvero Benini e Di Giacinto.
Con ulteriori due motivi i ricorrenti lamentano talune irregolarità, verificatesi rispettivamente in due sezioni elettorali: la n. 1 e la n. 17, che avrebbero inciso sul risultato della competizione elettorale.
In particolare (secondo motivo), quanto alla sezione 1, il verbale delle operazioni elettorali non consentirebbe, per le lacune nella compilazione dei dati, di individuare la volontà degli elettori, con la conseguenza che il risultato elettorale avrebbe potuto essere diverso e determinare un secondo turno di elezioni. Nella parte in fatto, ma non in quella in diritto, i ricorrenti contestano anche un errore nella attribuzione dei voti validi. I ricorrenti chiedono quindi che del risultato della sezione 1 non si tenga conto nel computo totale dei voti validi.
Quanto invece alla sezione n. 17 i ricorrenti, con il terzo motivo, lamentano che: a) erroneamente, in sede di scrutinio, non sarebbero state considerate attribuibili a Di Giacinto due schede invece annullate; deducono che da ciò deriverebbe l’innalzamento del numero dei voti validi da 11727 a 11729; b) non sarebbe indicato in maniera univoca, nel verbale della sezione, il numero delle schede nulle (15 0 13) e ciò condizionerebbe il conteggio dei votanti e quindi di riflesso il calcolo del quorum necessario per la proclamazione al primo turno del sindaco; c) in ogni caso, il numero dei voti validi ammonterebbe, secondo quanto indicato nel riepilogo del verbale, a 395 voti di lista, cui si sommano 29 voti ai soli candidati sindaci, mentre nel riepilogo tale somma sarebbe stata indicata erroneamente in 423 (anziché in 424), con la conseguenza che, con un voto in più, verrebbe meno la maggioranza assoluta dei voti del candidato Benini.
Si sono costituiti il Comune di Follonica e l’Avvocatura dello Stato per l’Ufficio centrale elettorale di Follonica. Mentre quest’ultima eccepisce difetto di legittimazione passiva, argomentando anche circa l’infondatezza della prima censura, il primo prende posizione sulle singole censure chiedendo la reiezione del gravame.
Si è anche costituito il controinteressato Andrea Benini producendo una memoria di controdeduzioni e concludendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale emessa all’esito dell’udienza del 17 settembre 2019 questo Tribunale ha disposto l’espletamento di una verificazione per stabilire l’esatto numero dei voti validi complessivi nella sezione n. 17, previa verifica della eventuale validità delle due schede annullate, incaricando a tal fine il Prefetto di Grosseto con possibilità di delega.
All’udienza del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere disposta l’estromissione dal processo dell’Ufficio centrale elettorale, in base al consolidato principio secondo cui nel processo elettorale la legittimazione passiva va attribuita all’Amministrazione cui sono imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto di lite e non all’Amministrazione statale o agli organi, quale l’Ufficio elettorale, che hanno svolto compiti anche di primaria importanza nel procedimento elettorale ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti, e che non sono quindi portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti (C.d.S. V, 17 marzo 2015 n. 1376; T.A.R. Puglia Bari I, 1 aprile 2015 n. 522; T.A.R. Umbria I, 7 ottobre 2015 n. 458).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In esecuzione di quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza n. 1253/2019, la Prefettura di Grosseto, come da verbale depositato in atti, il giorno 9 ottobre 2019 ha proceduto, nel contraddittorio delle parti, al riconteggio dei voti validi espressi nella sezione elettorale n. 17 del Comune di Follonica, verificando anche la validità delle due schede che all’atto dello scrutinio erano risultate contestate e non assegnate.
Nel corso delle operazioni di verificazione sono state contate 423 schede valide presenti nella busta 6 (C) della sezione elettorale n. 17, e sono state contate, all’interno della busta 5-ter (C) della medesima sezione (contenente le schede bianche, le schede nulle e le schede contestate e non assegnate): 2 schede contestate e non assegnate dall’Ufficio elettorale di sezione, 3 schede bianche e 13 schede nulle.
Quanto alle due schede contestate e non assegnate oggetto di ricorso, è stato constatato che nella prima delle due schede risultava apposta una croce sul contrassegno della lista Di Giacinto Sindaco (lista n.12), collegata al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto, e nello spazio della lista PD Benini Sindaco (lista n. 4), risultava espressa la preferenza per il candidato consigliere Moretti facente parte, però, della lista Andrea Benini Sindaco (lista n.2) collegata al candidato Sindaco Andrea Benini.
Nella seconda scheda risultava apposta una croce sul contrassegno della lista Lega Salvini (lista n. 11), collegata al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto, e nel medesimo spazio risultavano espresse due preferenze per i candidati a consigliere Fusco e Palmieri, facenti parte, però, della lista Andrea Benini Sindaco (lista n.2) collegata al candidato Sindaco Andrea Benini.
Sulla base di tali risultanze la Prefettura ha ritenuto, peraltro con l’accordo di tutti i presenti alle operazioni di verificazione, che entrambe le schede erano da considerarsi valide e che, di conseguenza, dovevano essere assegnati due voti validi al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto. Le preferenze espresse a favore dei candidati consiglieri invece, sia nell’una che nell’altra scheda, dovevano ritenersi nulle. Ciò in quanto nella prima scheda l’indicazione della preferenza è stata apposta non in corrispondenza della lista di appartenenza del candidato, mentre nella seconda scheda è stata riscontrata la casistica di nullità della preferenza espressamente indicata alla pag. 107 della pubblicazione n. 2 edita dal Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione — edizione 2019). Al punto 3 del paragrafo 3) “Schede contenenti voti di preferenza nulli”, viene infatti individuata quale causa di nullità delle preferenze “avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata”.
Ritiene il Collegio che il voto di lista espresso nella seconda scheda sia valido, come correttamente ritenuto dalla Prefettura, essendo la fattispecie riconducibile all’ipotesi regolata dall’art. 57, comma settimo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per il quale: “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”. Dunque, in base a tale disposizione, le schede recanti il voto per il simbolo di una lista e, nel relativo riquadro, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista, devono essere considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto di preferenza. Tanto basta al fine di far venir meno la maggioranza assoluta dei voti del candidato Benini e dunque dell’invalidazione della sua proclamazione a sindaco. Infatti, all’esito delle operazioni disposte dal Tribunale ed effettuate dalla Prefettura di Grosseto il 9 ottobre 2019, risulta che, i voti validi della sezione n. 17 del Comune di Follonica, sommando i 423 voti già assegnati dal seggio e il voto valido risultante dalla verifica delle due schede contestate al seggio, ammontano complessivamente a 424.
Con la conseguenza che, ammontando il numero totale di voti validi a 11728, il candidato Andrea Benini, con 5864 voti validi, non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, avendo tutti gli altri candidati complessivamente ottenuto altrettanti voti validi (5864).
Pertanto, sulla base di tale assorbente ragione, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento della proclamazione alla carica di sindaco di Follonica di Andrea Benini, non avendo egli raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, dovendosi procedere al secondo turno elettorale per l’elezione del sindaco, ai sensi dell’art. 72 co. 5, d.lgs. n. 267/2000.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, attesa la specificità della materia elettorale e la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: Estromette dal processo l’Ufficio centrale elettorale;
Annulla la proclamazione alla carica di sindaco di Follonica di Andrea Benini, e per l’effetto, ai sensi dell’art. 72 co. 5, d.lgs. n. 267/2000, dispone l’espletamento del secondo turno elettorale;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente; Riccardo Giani, Consigliere; Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore.
News ore 20:10 – Ricorso accolto. Solo queste parole per il momento sono presenti nella prima comunicazione che riguarda la vicenda del voto amministrativo di Follonica.
Il ricorso presentato dal centrodestra è stato accolto dal Tar della Toscana e questo significa che saranno accolte le richieste dei ricorrenti. Quindi con tutta probabilità e diciamo quasi con certezza Follonica dovrà andare al ballottaggio.
Rimangono a questo punto da capire i tempi del secondo turno, cioè quando si svolgerà il ballottaggio, e cosa succederà nelle prossime ore per l’amministrazione.
Sarà solo una questione di tempo perché al più tardi domani mattina il dispositivo dell’ordinanza del Tar dovrebbe essere pubblicato e inviato alle parti.