FOLLONICA – A seguito dell’approvazione del decreto crescita, convertito nella legge 58/2019, è stato reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che, dal 2017, ne erano state esentate. In particolare, tutte le situazioni di vendita di prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione (esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, rifugi alpini, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati, ecc.).
Infatti, con l’articolo 13-bis introdotto dalla legge di conversione del decreto, viene disposta l’abrogazione della precedente disposizione, cosicché tutti i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge 58/2019.
L’Agenzia delle Dogane, il 17 agosto scorso ha provveduto a ripristinare il modello di “Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)”.
La direttiva 131411/RU del 20 settembre 2019 dell’Agenzia delle Dogane fissa gli indirizzi operativi per la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2.
Per il periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), la circolare prevede: che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al Suap in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia; stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29 agosto 2017). Per tali soggetti si prevede infatti che l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
L’obbligo è stato reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della suddetta legge. Le attività interessate dovranno, entro il 31 dicembre: attivare da Star l’endoprocedimento ADM1 (Agenzia Dogane Monopoli); richiedere la licenza, ovvero l’aggiornamento della licenza, presentando direttamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato (unitamente a due marche da bollo da 16 euro) alla circolare stessa.
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