GROSSETO – In questo periodo di massiccia cessione di crediti che secondo le banche sono sofferenti, non è ormai infrequente anche per un privato essere segnalato come cattivo pagatore nella Centrale rischi della Banca d’Italia. Iscrizione che comporta non solo un danno alla reputazione ma l’impossibilità di accedere al credito, anche per acquistare un elettrodomestico a rate. È accaduto a un grossetano che si è rivolto a Confconsumatori, dopo aver scoperto di essere segnalato per uno scoperto di conto corrente del quale da anni non sapeva più nulla, magari generato da commissioni e interessi.
«Essendo grave e difficilmente riparabile – spiega l’associazione in una nota – il consumatore ha fatto istanza ex articolo 700 cpc al Tribunale di Grosseto affinchè ordinasse l’immediata cancellazione retroattiva della sofferenza. E con l’ordinanza del 3 dicembre 2018 il tribunale ha imposto alla Banca di cancellare retroattivamente la sofferenza erratamente segnalata. Infatti per il tribunale grossetano le banche, ai sensi dell’articolo 125 comma 3 del Tu nonché dell’articolo 4 comma 7 del Codice deontologico della privacy e della circolare 139/1991 emanata dalla Banca d’Italia, prima di qualsiasi segnalazione di sofferenza impongono agli intermediari di informare gli interessati in forma scritta della conseguenza del loro inadempimento e di assegnare un termine di almeno 15 giorni per sanare la morosità. Altrimenti la segnalazione della sofferenza è pacificamente illegittima, come peraltro ribadito di recente in altre decisioni, come le ordinanze dei tribunali di Firenze (2304/2016), di Pescara (4687/2011), di Milano (29 agosto 2014) e Belluno (22 marzo 2018)».
«Sempre prima della segnalazione, per il giudice – spiega Confconsumatori – la banca deve provare ad adempiere all’obbligo sostanziale di valutazione della sofferenza, cioè svolgere un’adeguata istruttoria (che non potrà svolgere dopo la contestazione dell’interessato) sulla possibilità o meno del debitore di restituire il debito, valutando quindi se il debitore ha reddito o patrimonio sufficiente per rimborsare la somma. Per giurisprudenza consolidata, sia di merito che di legittimità, l’istituto bancario deve procedere attentamente all’istruttoria per l’accertamento della sofferenza con la diligenza professionale di cui all’articolo 1176 del Codice civile: la condizione di insolvenza del cliente va intesa come situazione di difficoltà economica che rende quasi certo il mancato recupero del credito».
«Dunque – conclude l’associazione – visto il dilagare del fenomeno delle sofferenze segnalate in Banca d’Italia da parte delle banche, al fine di cedere propri crediti che asseriscono di difficile recupero, è bene ricordare che il consumatore ha una tutela rapida attraverso il ricorso cautelare e urgente al tribunale, giacchè la giurisprudenza ormai consolidata ritiene il danno difficilmente riparabile se non con una rapidissima pronuncia dello stesso tribunale. La sede grossetana di Confconsumatori sta già valutando e trattando altri casi simili a questo»