GROSSETO – Federcaccia e Cct nei giorni scorsi hanno dato comunicazione ai propri associati della pubblicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che ha dichiarato l’illegittimità del calendario venatorio della Toscana 2018/2019 limitatamente all’anticipazione della data di chiusura della caccia alle specie interessate dalla preapertura di pari durata delle due giornate di effettivo esercizio venatorio, anziché di durata pari all’intero periodo compreso tra il 1° e la terza domenica di settembre, e alla chiusura della caccia alla beccaccia stabilita al 31 gennaio, anziché al 10 gennaio.
«Dietro le eccezioni di inammissibilità e le difese formulate in giudizio dalla Federcaccia e dal Cct – si legge in una nota di Federcaccia Grosseto – le associazioni ambientaliste/protezioniste hanno invece pensato bene di “battere in ritirata” e rinunciare ai molti, ulteriori motivi di ricorso che riguardavano: l’obbligo di annotare sul tesserino venatorio i capi prelevati solo dopo aver accertato l’abbattimento; l’esonero dal controllo dei carnieri e degli abbattimenti all’interno delle aziende agro-turistico venatorie; l’esenzione delle giornate dedicate alla caccia di selezione degli ungulati dal calcolo cumulativo delle giornate di caccia; i periodi di prelievo di tutte le specie di avifauna migratoria, con la sola eccezione, appunto, della beccaccia. È stato poi respinto, perché infondato, anche il motivo di ricorso che riguardava l’apertura anticipata della stagione venatoria alle specie storno, tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, alzavola, germano reale e marzaiola senza acquisire il parere dell’Ispra».
«Come si vede – dice ancora Federcaccia – il ricorso delle associazioni ambientaliste/protezioniste è stato più che efficacemente contrastato da Federcaccia e Cct. Ciò precisato per doverosa e completa informazione dei nostri associati, dopo aver approfondito le motivazioni della sentenza del Tar della Toscana, Federcaccia e Cct hanno preso la decisione di dare mandato ai propri legali di proporre appello in Consiglio di Stato per quanto concerne i due punti del calendario venatorio della Toscana 2018/2019 ritenuti illegittimi dai Giudici Amministrativi. Come si legge nella sentenza, una volta decisa la preapertura della caccia ad alcune specie, indipendentemente dal numero delle giornate effettivamente autorizzate, andrebbe sempre e comunque sottratto dal periodo di caccia ordinaria l’intero arco temporale dal 1° alla terza domenica di settembre. Così, a fronte di soli due giorni di preapertura, i cacciatori si sono visti privare di ben tre settimane di attività venatoria».
«E questo – sottolinea la nota – senza che il Consiglio di Stato, in sede di sospensiva, e poi il Tar della Toscana, con la sentenza, abbiano fornito alcuna plausibile motivazione appiattendosi, invece, su un parere dell’Ispra di poche righe che nulla effettivamente dice al riguardo. Per quanto poi concerne l’anticipata chiusura al 10 gennaio della caccia alla beccaccia, questa data è stata stabilita dai Giudici Amministrativi, in contrasto con la legge e con tutte le più recenti risultanze scientifiche che giustificano il 31 di gennaio, seguendo anche qui il parere dell’Ispra, che non ha nulla di scientifico e che rappresenta soltanto l’opinione personale di un dipendente dell’Istituto fermo a dati scientifici (Key Concepts) addirittura risalenti al 2001 che, pur privi di alcun valore giuridico, sarebbero in grado di superare l’art. 18 della L. 157/1992 che, rivisto nel 2010, ha confermato per la beccaccia l’idoneità della data di chiusura al 31 di gennaio».
«Sorprende poi – si legge nella nota – che i Giudici Amministrativi, progressivamente, tendano in sostanza a voler far passare il parere dell’Ispra sui calendari venatori regionali non solo obbligatorio ma anche vincolante, così come è stato per il calendario venatorio della Toscana 2018/2019, quando la chiusura della caccia alla beccaccia il 31 gennaio è stata oltremodo giustificata da specifici monitoraggi eseguiti nel mese di marzo 2016-2017-2018 da nostri associati appositamente formati e supportata dai più recenti studi scientifici forniti in larga misura dall’Ufficio Avifauna Migratoria di Federcaccia. Tutto inutile, perché i Giudici Amministrativi ritengono insuperabile il parere dell’Ispra, nonostante la sua evidente genericità (ogni anno è praticamente identico per tutte le Regioni). Questo non solo si pone in contrasto con la legge ma rappresenta una non consentita “invasione di campo” dei Giudici Amministrativi nelle valutazioni di merito che in materia di caccia spettano alle Regioni. Con la conseguenza che da qualche anno i calendari venatori regionali sono affidati in modo disomogeneo ai ricorsi delle associazioni ambientaliste/protezioniste e alle decisioni cautelari dei Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato, oltretutto dopo che i cacciatori hanno già pagato le tasse di concessione commisurate all’intera stagione venatoria stabilita specie per specie dall’art. 18 L. 157/1992».
«Il risultato è sotto gli occhi di tutti – afferma Federcaccia – differenze incomprensibili di calendari venatori anche di Regioni confinanti come è accaduto quest’anno dove, grazie ai Giudici Amministrativi, la caccia alla beccaccia in Liguria si è chiusa il 31 dicembre, in Toscana il 10 gennaio, in Umbria e nelle Marche il 31 gennaio, in barba al tanto invocato principio di precauzione e con buona pace dell’esigenza di omogenea conservazione della specie e di parità di trattamento dei diritti dei cacciatori. Queste sono le ragioni per le quali Federcaccia e Cct hanno deciso di fare appello contro la sentenza del Tar Toscana ipotizzando, in caso di conferma da parte del Consiglio di Stato, di portare la questione anche in sede europea, dove siamo certi che saremo quantomeno ascoltati e dove potremo illustrare i numerosi esempi di eccesso di potere giurisdizionale esercitato dai Giudici Amministrativi italiani nei confronti dei cacciatori tutte le volte che si discute di avifauna migratoria la cui protezione è di interesse internazionale e non si ferma ai confini dei singoli Stati».
«Sconcerta, infatti – conclude la nota – leggere la sentenza del Tar Toscana e non trovare nemmeno un rigo di motivazione in ordine alle ampie e documentate argomentazioni svolte in questo senso da Federcaccia e Cct. Per tutto quanto esposto, dunque, continua con rinnovato vigore l’impegno per vedere riconosciute le nostre fondate posizioni scientifiche e tecnico-giuridiche».