FIRENZE – Maggiore diversificazione di interventi e quindi procedure più snelle, perché quando si parla di ripascimento non è detto che per tutti gli interventi sia necessario un iter lungo e complesso.
Si semplifica e si arricchisce il quadro “autorizzatorio” per le opere antierosione lungo la fascia costiera toscana.
Grazie alle nuove linee guida approvate dalla giunta regionale ed elaborate di concerto con Arpat, che definiscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le principali e varie opere di recupero degli arenili, la Toscana può contare su una casistica più articolata e al tempo stesso più snella rispetto al passato.
I nuovi termini – Una tra le novità più rilevanti è l’introduzione di nuovi termini per definire, in Toscana, nuove tipologie di interventi – come, ad esempio, quelli di riprofilatura stagionale della spiaggia – o per specificarne alcuni già esistenti – è il caso delle operazioni di ripristino dell’arenile o degli spostamenti in ambito portuale previsti dal decreto ministeriale 73/16.
Nelle linee guida particolare attenzione è stata infatti rivolta agli interventi non strutturali, di tipo stagionale, che richiedono procedure agili e che non devono essere necessariamente realizzati dalla Regione, ma possono essere fatte anche dai Comuni, dai balneari o dalle associazioni di categoria.
L’obiettivo: creare un sistema efficace che, nel rispetto della normativa di riferimento e facilitando tutte quelle operazioni che anno dopo anno possono essere necessarie agli operatori per migliorare le condizioni di utilizzo del demanio marittimo (ad esempio a fini turistico ricreativi), uniformerà il comportamento su tutta la costa, consentendo maggiori operatività e tempestività.
Solo per fare qualche esempio, per gli interventi di riprofilatura stagionale e per le operazioni di ripristino degli arenili, ai fini della sola autorizzazione all’immersione in mare, è consentita la movimentazione di sedimenti anche durante la stagione balneare.
In più, per quanto riguarda in particolare le operazioni di ripristino degli arenili, per l’autorizzazione basterà presentare dunque una relazione tecnica sul progetto, una documentazione fotografica, una caratterizzazione fisica (colore, curva granulometrica con intervallo tra i setacci, curva di frequenza e curva cumulata) delle aree di prelievo e di riporto dei sedimenti, i cui esiti avranno validità di 5 anni dalla data di prelievo dei campioni.
Il provvedimento autorizzativo – Nelle linee guida sono affrontati in maniera specifica tutti gli interventi comportanti “immissione in mare” di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici o inerti.
Tutte le modalità autorizzative sono state coordinate anche con i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e con le procedure dell’ufficio Suap, così da fornire un quadro completo di tutte le casistiche possibili. La struttura regionale di riferimento è l’ufficio del Genio civile competente per territorio.
Per la valutazione della caratterizzazione ambientale la struttura regionale si avvale del contributo istruttorio di Arpat.