GROSSETO – La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulle “Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane”. «In Italia non c’è mai stata una normativa che distingue tra pane fresco prodotto artigianalmente e pane prodotto con semilavorati, cioè industrialmente. – commenta Luca Sani, presidente della Commissione agricoltura alla Camera – Una situazione che va a svantaggio del mondo dei panificatori che si vedono diminuire il proprio fatturato. Con questo provvedimento che abbiamo elaborato in XIII Commissione agricoltura – continua Sani – il pane fresco italiano è definito patrimonio culturale nazionale e viene valorizzato con apposite norme, garantendo il diritto all’informazione dei consumatori. Dopo la votazione alla Camera, mi auguro che il testo sarà approvato anche in Senato entro fine legislatura, in modo da garantire la sua entrata in vigore».
La proposta di legge definisce il pane come “il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.” A questo si vanno ad aggiungere le seguenti denominazioni aggiuntive: pane fresco, pane fresco di pasta madre (senza altri agenti lievitati) e pane fresco con pasta madre (con proporzione variabile del lievito).
Viene previsto il divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco per il pane messo in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, per il pane parzialmente cotto e per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione.
Nel caso di pane surgelato, l’etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura “surgelato”. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l’aggiunta alla denominazione di pane anche della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
La proposta di legge rivede la regolamentazione dei prodotti intermedi di panificazione, dei lieviti utilizzabili nella panificazione e delle paste acide. Il pane ottenuto da impasti congelati o surgelati deve essere esposto in scaffali distinti e separati dal pane fresco e recare sia le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura che la dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti», seguita dall’indicazione del metodo di conservazione utilizzato.
Vengono riviste le norme sui panifici e viene specificato che la denominazione di “forno di qualità” è riservata esclusivamente a chi produce e commercializza pane fresco. È prevista anche la denominazione di «pane tradizionale di alta qualità» come il pane tradizionale tipico locale e il pane riconosciuto dalla normativa dell’Unione Europea con i marchi dop, igp e stg.
Infine, la violazione della legge prevede una sanzione pecuniaria che va da 500,00 a 3.000 euro. In caso di particolare gravità o recidiva, c’è anche la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni.