GROSSETO – Il Gip, il giudice all’indagine preliminare, ha disposto l’archiviazione della querela che il sindaco di Grosseto, Antofrancesco Vivarelli Collonna, aveva sporto contro Massimo Felicioni, per un commento che lo stesso Felicioni aveva fatto sul sito “Massimo Felicioni – Grosseto Oggi”.
La frase, che risale alla campagna elettorale, era: «Ma vi rendete conto che gente votate? Guardate il video di Vivarelli e leggete questo post. Un caso! Un caso aver inquadrato e ripreso l’attentatore e l’intervento del sig. Senneca che non si è capito se era in Servizio pubblico o come per tutto il periodo elettorale al fianco di Vivarelli… Queste scene si vedevano nei film sui golpe in Sudamerica».
Secondo quanto affermato nella querela, afferma il giudice Sergio Compagnucci che ha disposto l’archiviazione per Felicioni, assistito dall’avvocato Carlo Valle «il contenuto diffamatorio del messaggio risiederebbe nell’allusione alla circostanza che si sarebbe trattato di una montatura, costruita ad arte, solo per riscuotere notorietà mediatica».
«Non si può non tener conto, nel valutare il contenuto diffamatorio o meno di tale messaggio – prosegue il giudice -, del contesto in cui si sono svolti i fatti, durante la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Grosseto, in cui sia la persona offesa che l’indagato erano candidati per schieramenti concorrenti. Ne consegue che devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Cassazione in punto di diritto di critica politica».
«In particolare, la suprema Corte ha tra l’altro affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca – continua -, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Ebbene, nel nostro caso, il messaggio contestato aveva senz’altro un contenuto critico, poggiando su un’allusione non dimostrabile come vera, ma si deve comunque ritenere espressione di un diritto di critica politica scriminato dall’art. 51 del codice penale. Alla luce di queste considerazioni, appare pertanto fondata la richiesta di archiviazione».