GROSSETO – Il titolare di un’agenzia di viaggi di Grosseto, piccola impresa a conduzione familiare, aveva ricevuto nel 2014 una bolletta astronomica di 8.029 euro per connessioni Adsl arretrate.
L’utente si era rivolto a Confconsumatori e aveva tentato di spiegare alla società telefonica che la linea Internet era sempre stata pagata su un altro numero di telefono e che la fattura di 8.029 euro si riferiva a un numero di telefono sul quale era attiva soltanto la linea voce, anche questa sempre saldata. Tramite Confconsumatori, il titolare dell’agenzia viaggi aveva attivato anche la conciliazione prevista dall’accordo con le associazioni dei consumatori, ma nel frattempo – nonostante le lamentele dell’utente – la società aveva staccato la linea telefonica all’impresa per 45 giorni, violando così anche il protocollo. E la conciliazione era fallita. L’utente ha agito in giudizio e adesso, con la sentenza numero 755/2016 del giudice unico Paola Caporali, il Tribunale di Grosseto gli ha dato ragione.
«Nella sentenza – spiegano da Confconsumatori – vengono ricordati alla società alcuni importanti principi: il gestore non ha fornito la prova dell’esistenza di un contratto scritto per il numero di telefono contestato, mentre è provato che l’Adsl veniva prevista nel contratto dell’altro numero telefonico nella disponibilità dell’agenzia di viaggi. Le fatture emesse dall’impresa telefonica e le schermate dei computer della stessa società non costituiscono prova del credito e delle connessioni internet lamentate». In questo caso, poi, «l’utente ha sempre pagato, sino al febbraio 2014, tutte le fatture delle due linee, in una delle quali c’era anche il servizio Internet-Adsl. E in caso di azione di accertamento – precisano da Confconsumatori – è il creditore, nel caso il fornitore di servizi telefonici, a dover dare la prova del credito non limitandosi alla produzione in giudizio di fatture generiche, dalle quali non si evince neanche il periodo delle connessioni internet. Credito, pertanto, che potrebbe anche essere soggetto a prescrizione negli anni passati».
Il giudice ha dichiarato che l’utente non deve pagare gli 8.029 euro. E ha condannato il gestore telefonico a risarcire (equitativamente) la somma di 1.500 euro per aver privato l’agenzia di viaggi del servizio telefonico per un mese e mezzo, oltre a 3mila euro di spese del giudizio.
«Per ulteriori informazioni in casi analoghi è possibile contattare la sede di Grosseto di Confconsumatori, chiamando il numero 0564.410680, oppure le altre sedi toscane: gli indirizzi sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it».