GROSSETO – Il consumatore si era visto recapitare a domicilio bollette di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da un’altra compagnia, con la quale non aveva mai stipulato un contratto. Bollette di cui quella compagnia aveva reclamato comunque il pagamento, costituendosi in giudizio contro il cliente che – non appena si era accorto dell’accaduto – aveva chiesto il ritiro di tutte le fatture e il ritorno al gestore da lui scelto.
Ma il giudice di pace ha dato ragione al consumatore, ritenendolo vittima di una pratica commerciale scorretta messa in atto contro la sua volontà, statuendo che i regolamenti emanati dall’Aeeg (l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) non sono vincolanti per il giudice che, in favore del consumatore, deve applicare solo la legge. E non solo: la compagnia che aveva strappato il cliente ai fornitori da lui scelti, facendolo diventare proprio cliente esclusivo, è tenuta anche al risarcimento del danno.
Una vicenda che riguarda da vicino anche tanti consumatori grossetani. «La compagnia – dice l’avvocato Giovanni Longo, legale di Confconsumatori di Pisa che ha patrocinato la causa – sosteneva che, siccome i servizi erano stati resi, sarebbero dovuti essere in ogni caso pagati. Ma è una tesi insostenibile, perché così ragionando si legittimerebbe il comportamento (contro la legge) di chi impone a un cittadino un servizio da lui mai richiesto e voluto. Per vantare crediti occorre un titolo: in questo caso mancava, perché non era mai esistito un contratto sottoscritto fra le parti. La mera fornitura non potrà mai condurre alla costituzione del titolo mancante, perché altrimenti un fornitore potrebbe strappare un cliente alla concorrenza per poi, nel caso l’utente si accorga della scorrettezza e protesti, ripristinare semplicemente la situazione precedente come se nulla fosse stato, incassando denaro».
L’articolo 66 quinquies del Codice del consumo, «Fornitura non richiesta», parla chiaro: «Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce assenso». Articolo introdotto proprio per frenare la pratica di certe compagnie – illegittima e frequente – di strappare alla concorrenza clienti non consenzienti. La disciplina è stata estesa al settore dei servizi pubblici essenziali per la persona come acqua, gas e elettricità.
«I servizi non richiesti – spiega ancora l’avvocato Longo – provocano al consumatore danni economici relativi agli oneri da sopportare per il ritorno col precedente fornitore, ai costi connessi a eventuali tardivi conguagli, alle eventuali richieste di pagamento da parte delle agenzie di recupero crediti, oltre al danno non patrimoniale da contrattazione abusiva.