MONTE ARGENTARIO – Due nuove sconfitte al Tar per il Comune di Monte Argentario riguardo a questioni relative alla zona di Cala Piccola. Dopo che circa un paio di mesi fa, i giudici amministrativi avevano accolto un ricorso riguardante un’ordinanza del sindaco Arturo Cerulli sulla sbarra di accesso al mare posta sulla strada di ingresso al comprensorio, questa volta arriva l’accoglimento di altri due ricorsi contro altrettanti atti del Comune argentarino che, in uno dei due casi, sono stati sanzionati anche con tremila euro di spese legali da risarcire.
Nella fattispecie, i due provvedimenti riguardano da un lato il divieto di prosecuzione della attività di esercizio balneare con annessa ristorazione della Cooperativa Calapiccola e da un altro un provvedimento del settore edilizia che riguardava il non accoglimento di una compatibilità paesaggistica di una copertura di un patio all’interno di una villa, presente a Cala Piccola, del quale il Comune di Monte Argentario aveva richiesto anche la demolizione.
Ma andiamo per ordine: nel primo caso, il divieto era arrivato in una situazione in cui “diverse strutture dell’esercizio balneare risultavano, invero, essere oggetto di procedimenti di condono, alcuni pendenti da anni e che erano stati inoltre realizzati dopo il 2003 altri abusi edilizi, per i quali, alla data del provvedimento impugnato non era ancora stata presentata istanza di accertamento di conformità.” Una scelta che era stata contrastata dalla cooperativa Calapiccola perché “ a) le opere per le quali pende domanda di condono, beneficiando della sospensione prevista dall’art. 38 della L. 47/85 e non potrebbero essere considerate abusive nemmeno ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa rispetto a cui esse sono strumentali; b) che, per le restanti opere abusive, il Comune anziché vietare la prosecuzione della attività avrebbe dovuto invitare l’esercente a provvedere alla loro regolarizzazione.” www.giustizia-amministrativa.it/
Nel secondo caso, il privato cittadino che si era visto arrivare un diniego ed un’istanza di demolizione ha visto l’accoglimento del ricorso, tra l’altro perché “la copertura del patio era stata autorizzata con concessione edilizia n. 18825 del 1997, con il risultato che essa non era abusiva e non necessitava di autorizzazione postuma”. www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/