MONTE ARGENTARIO – Si profilano nuovi bandi per le unità immobiliari di proprietà comunale di Monte Argentario che sono, in passato, sono state concesse in locazione ad uso commerciale ad altrettanti imprenditori del promontorio. Fondi che, sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole, accolgono da anni negozi o agenzie e società di servizi legate soprattutto al mondo della nautica e del turismo, le quali potrebbero essere chiamate a verificare i loro contratti di locazione con il Comune argentarino, per partecipare poi eventualmente a nuovi bandi per la concessione delle locazioni stesse dove, è chiaro, esiste anche la possibilità che saranno altri soggetti a potersi aggiudicare le locazioni.
I beni in questione sono circa 20, elencati pochi giorni fa in una delibera della giunta del sindaco Arturo Cerulli che ha stabilito che l’attuale situazione, che vede i vari locatari sfruttare le unita immobiliari comunali ad uso commerciale, rimarrà tale solamente fino al prossimo marzo 2016, dopodiché verranno eventualmente indette nuove gare ad evidenza pubblica per l’assegnazione di ogni singolo immobile. Tra questi fondi storici la maggior parte si trovano a Porto Santo Stefano, come ad esempio quelli sul Lungomare dei Navigatori al n.6 o sul Lungomare dei Navigatori al n.23, oppure quelli in via Barellai al n.46 , al n.44 e 48, in via Spaccabellezze al n.1, ed ancora una lunga serie di unità immobiliari che si affacciano su piazzale Candi, ai numeri 6-7-8-9-10-11-17-18. Due soli i beni comunali a Porto Ercole, in via Campagnatico al n. 24 ed in lungomare Strozzi al 18, mentre un ultimo fondo si trova sulla strada provinciale Giannella al n.16, nel Comune di Orbetello.
Riguardo a tutti questi l’amministrazione Cerulli ha evidenziato nella delibera in questione che «la Corte dei Conti ha affermato, per i contratti di locazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni, l’integrale applicazione della L. n. 392/1978: dunque, la durata minima del contratto è di 6 anni con possibilità di rinnovo per altri 6 anni, salvo disdetta, ma con l’unica particolarità che, non potendo la volontà di obbligarsi del Comune desumersi per implicito da fatti, atti o comportamenti concludenti e dovendo manifestarsi con atto scritto “ad substantiam”, non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, salvo che la volontà di rinnovo non sia rinvenibile in apposita clausola contenuta nel contratto originario. E considerato che i contratti sono scaduti, occorre provvedere al rinnovo in applicazione al vigente regolamento comunale».