ORBETELLO – Arriva quasi a fine legislatura una sentenza di condanna del Tar ai danni dell’amministrazione del Comune di Orbetello per un atto posto in essere nell’estate 2012, poco dopo l’insediamento del sindaco, Monica Paffetti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, infatti, ha recentemente condannato il Comune di Orbetello al pagamento delle spese di giudizio per 3.000 euro ed ha annullato una ordinanza di demolizione (95/2012) con la quale aveva fermato alcuni lavori di una azienda vivaistica attiva sul territorio lagunare.
La società agricola Giorgio Tesi Vivai in data 13 maggio 2010 aveva effettuato al Comune di Orbetello una comunicazione di interventi sul fondo agricolo ritenuti rientranti nella “attività libera” ed il successivo 16 giugno 2011 la medesima società, a mezzo del tecnico Fabio Menchetti, aveva presentato all’amministrazione comunale, per gli stessi lavori, una d.i.a. edilizia riguardante la posa in opera di tubi di irrigazione, di breccino per drenaggio e di corrugati per funzioni varie.
Il Comune di Orbetello, però, con una nota del 17 giugno 2011 evidenziava che la «realizzazione delle opere in oggetto è subordinata alla preventiva verifica di assoggettabilità non è autocertificabile da parte del tecnico incaricato, ma è di competenza dell’organo preposto (Commissione Locale per il Paesaggio)» diffidando dal dare inizio ai lavori. La società agricola Tesi presentava poi “richiesta di verifica di applicabilità di tale norma e cominciava i lavori che venivano sanzionati dalla polizia municipale, con conseguente ordinanza di demolizione del Comune. Ma secondo i giudici tale atto sarebbe stato illegittimo << per violazione dell’obbligo di motivazione ”. Il Tar ha infatti rilevato «la mancanza di adeguata motivazione, idonea a sorreggere il gravato provvedimento demolitorio, sia con riferimento al profilo edilizio che con riguardo al profilo paesaggistico. Con riferimento al profilo edilizio manca ogni specifica indicazione della qualificazione delle opere poste in essere. Rileva inoltre il collegio che gli interventi edilizi, così come descritti nell’atto impugnato, appaiono rientrare pienamente nella previsione che considera attività di “edilizia libera” i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali».