GROSSETO – Quarantotto aziende di Confagricoltura vincono un ricorso in tribunale in merito al pagamento di contributi previdenziali degli operai a tempo determinato, che invece erano stati richiesti dall’Inps e con essi le sanzioni relative. Si tratta di una novità assoluta nel panorama nazionale perché si entra nel dettaglio dell’articolata e complessa materia contributiva.
“Siamo oggettivamente soddisfatti del lavoro svolto a difesa e tutela delle nostre aziende – è il commento del direttore di Confagricoltura Grosseto, Paolo Rossi – grazie al nostro lavoro e a quello del legale che ha seguito il ricorso, l’avvocato Roberto Santi Laurini. In pratica la sezione del Lavoro del Tribunale di Grosseto ha accolto le accezioni che avevamo presentate che si basavano sulla interpretazione del contratto di lavoro degli operai agricoli e rigettato le proposte avanzate dell’Inps e dunque anche le sanzioni che secondo l’Istituto le aziende avrebbero dovuto pagare.”
Entrando nel dettaglio della vicenda la cosa risale a importi pretesi dall’Inps dall’anno 2007 a titolo di differenze sui contributi in agricoltura dovuti in relazione agli operati a tempo determinato (OTD) in merito alle denunce trimestrali, che l’Istituto aveva ricalcolato applicando il minimale contributivo previsto per gli operai a tempo pieno, malgrado le ore di lavoro effettive prestate e la retribuzione effettivamente erogata fossero inferiori. In pratica l’Inps avrebbe preteso che la contribuzione fosse dovuta sulla base della retribuzione corrispondente a un monte ore figurativo, anziché, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate e per questo veniva richiesto l’annullamento degli avvisi di pagamento.
“L’Inps – spiega il direttore Rossi – sosteneva peraltro che dovevano essere assoggettate a contribuzione anche le ore in cui il lavoratore non prestava alcuna attività ancorché di fatto non retribuita, in quanto nella contrattazione collettiva è previsto un orario normale di lavoro di 39 ore settimanali.” Il tutto è stato superato perché secondo l’interpretazione autentica di alcuni articoli del contratto, gli OTD hanno diritto alla retribuzione per le ore di lavoro affettivamente prestate nella giornata sulla base delle retribuzioni orarie previste dai contratti provinciali di lavoro, salvo che rimangano a disposizione del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo. La paga giornaliera, per la provincia di Grosseto, secondo i contratti provinciali, si ottiene moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate, ottenendo la retribuzione imponibile ai fini contributivi.
“La sentenza emessa dal giudice del Lavoro di Grosseto – conclude il direttore – è un grande risultato che farà scuola e, a prescindere da quanto ottenuto, le nostre aziende continueranno a pagare i contributi nel rispetto delle norme, con l’intendimento di offrire occupazione e quindi benessere all’intero comparto.”