di Sabino Zuppa
MAREMMA – Ancora ombre sul mondo dell’istruzione della Maremma dove, a distanza di quasi un anno, non si è ancora chiarita l’intricata faccenda che ha riguardato l’annullamento di un concorso pubblico del 2011 con il quale erano stati nominati alcuni dirigenti scolastici anche nella provincia di Grosseto. Sull’esito di quella gara era intervenuta una sentenza del consiglio di Stato che aveva annullato gli atti con i quali, di fatto, erano stati nominati ed operavano alcuni presidi delle scuole grossetane.
Una questione che aveva fatto insorgere anche alcuni sindaci, che avevano fatto appello alle istituzioni per la giusta prosecuzione dell’attività scolastica e che, in particolare aveva riguardato quattro presidi tra cui Roberta Capitini, ben nota dirigente dell’istituto onnicomprensivo di Albinia e Fonteblanda e Claudia Giannetti del comprensivo 1 di Follonica.
Qualche giorno fa, infatti, il Tar della Toscana ha respinto una loro richiesta di sospensiva, presentata tramite i loro avvocati, relativa all’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero dell’Istruzione, 10.10.2014, prot. n. 725 con il quale si avvisava di partecipazione i candidati (tra cui le due presidi maremmane ) alle operazioni di ricostituzione plichi delle prove scritte del concorso del 2011 oggetto delle sentenze del consiglio di stato.
Un atto statale mirante, evidentemente, a riesaminare gli atti di quel concorso ed a stilare una nuova graduatoria per il quale i dirigenti avevano chiesto la sospensiva, in attesa del giudizio finale, oltre all’annullamento di tutta una serie di altri atti conseguenziali da parte del Miur che riguardavano anche la costituzione della nuova commissione per l’esame dei documenti di quel vecchio concorso.
I giudici, infatti, in attesa di pronunciarsi in via definitiva hanno ritenuto che “i ricorrenti già svolgono le funzioni relative ai posti del cui concorso si controverte, percependo le connesse retribuzioni e, pertanto, non appare sussistere il lamentato pregiudizio nei termini di gravità e irreparabilità prospettati.”
Ecco la sentenza LINK