CAPALBIO – «Grazie al Governo per questo ulteriore sgambetto agli agricoltori: l’Imu sui terreni dei territori svantaggiati e montani». Il commento è del sindaco di Capalbio Luigi Bellumori che parla del nuovo decreto del ministero Economia e Finanze che ridefinisce i territori ai fini dell’esenzione IMU terreni montani come di «una doccia gelata. Ai comune, nei prossimi giorni, saranno tolte risorse dal fondo di solidarietà comunale 2014 pari a 350 milioni e saranno portati alla cassa contribuenti che da anni non pagano l’imposta immobiliare (né ICI né IMU) sui terreni dei Comuni prima considerati montani. La somma dovrà essere versata, dai contribuenti interessati, per l’intero esercizio 2014, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014».
«Come noto – prosegue Bellumori -, la norma è sostituita così “sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU”».
«Quali saranno le nuove regole – si chiede ancora il sindaco di Capalbio -? E’ possibile innanzitutto andare sul sito ISTAT all’indirizzo: www.istat.it/it/archivio/6789 dove analizzare l’elenco dei Comuni diviso anche per altitudine. I criteri saranno i seguenti (oltre a quelli rinvenibili direttamente dalla norma sopra riportata): i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti; i terreni dei Comuni con altitudine dal centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei Comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta. Sono esenti dall’IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile».
«L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi: Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000»