di Sabino Zuppa
ORBETELLO – Il Tar regionale della Toscana respinge la richiesta di sospensiva, da parte di un venditore ambulante delle spiagge orbetellane che aveva recentemente citato in giudizio l’amministrazione lagunare riguardo all’efficacia del verbale delle operazioni di esame relative alla graduatoria per l’accesso alle aree demaniali marittime per la vendita di prodotti alimentari itinerante con mezzo elettrico durante la stagione balneare 2014.
L’impresa individuale La Baracchina di Carli Andrea, infatti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bianchi aveva chiesto tale sospensiva ed anche quella di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche ignoto tra cui, in particolare l’avviso per le richiesta di accesso alle aree demaniali marittime per la vendita itinerante con o senza carrello elettrico per la stagione balneare 2014 pubblicato in data 10 giugno 2014. Secondo il tribunale, considerato «che le ragioni dell’attribuzione alla ricorrente di 2 soli punti per i criteri n. I e II dell’avviso pubblico sono state illustrate in modo convincente negli scritti difensivi del Comune resistente ed appaiono supportate da idonea documentazione, e che le ulteriori censure formulate nel ricorso appaiono in parte inammissibili per difetto di interesse e comunque non sembrano presentare apprezzabili profili di fondatezza» il ricorso è stato respinto con la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Orbetello delle spese della presente fase nella misura di euro 1.000.