di Daniele Reali
GAVORRANO – Elisabetta Iacomelli tornerà presto a fare il sindaco nel municipio di Gavorrano.
A confermarlo dopo le prime indiscrezioni sul comune di Tricarico, il testo della sentenza formulata per Valenzano, l’altro comune che insieme a Gavorrano e attendeva la decisione del Consiglio di Stato (nella foto Elisabetta Iacomelli e Giulio Querci, vicesindaco).
I giudici della quinta sezione hanno deciso di non annullare il voto del maggio del 2013 e di confermare quindi la validità delle elezioni amministrative nei tre comuni coinvolti nel caso dell’autenticazione delle firme. Validità dunque delle urne e validità della vittoria della lista collegata a Elisabetta Iacomelli.
La sentenza che riguarda Gavorrano non è ancora stata pubblicata, ma nella sentenza di Valenzano si legge chiaramente che consiglieri e assessori provinciali hanno la facoltà e la competenza di autenticare le firme anche per le competizioni elettorali comunali.
Ecco il testo del passaggio in cui i giudici che hanno firmato la sentenza spiegano perché hanno deciso di considerare valida la lista Iacomelli.
«La limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate».
«Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono».
«Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune».
In pratica i giudici hanno ribaltato la famosa sentenza dell’8 maggio con la quale proprio il Consiglio di Stato aveva annullato una lista alle elezioni per il comune di Salsomaggiore in provincia di Parma. In quel caso era stato formulato proprio il principio della limitazione funzionale che con la sentenza di oggi è stato ribaltato. «Tale impostazione non è condivisa dal Collegio» scrivono oggi i giudici ponendo la parola fine ad una querelle che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso otto comuni in quattro regioni tra Toscana, Puglia, Campania e Basilicata.
Adesso si dovrà attendere l’ufficialità delle comunicazioni che saranno notificate nei prossimi giorni. Allora sarà più chiaro anche il percorso che dovrebbe riportare Elisabetta Iacomelli nel municipio di piazza Buozzi.