SANTA FIORA – Geotermia: il Tar dichiara infondati i timori dei comitati per la centrale di Bagnore 4 e conferma la validità della VIA, la valutazione di impatto ambientale effettuata dalla Regione. La sentenza del tribunale amministrativo della Toscana pronunciata su ricorso dei comitati contro la geotermia, respinge infatti tutte le eccezioni di merito e annulla per motivi soltanto formali l’autorizzazione unica del 21 dicembre 2012. «In definitiva – secondo la Regione – la sentenza chiarisce i timori sollevati dai comitati respingendo tutte le loro eccezioni e conferma l’operato della Regione in materia di geotermia, confermandone la valutazione di impatto ambientale».
Ma vediamo i punti salienti della sentenza. Il Tar si è pronunciato sul ricorso contro la VIA (valutazione impatto ambientale) e l’Autorizzazione Unica per la realizzazione della centrale geotermoelettrica di Bagnore 4 in Comune di Santa Fiora. Con la sua decisione il tribunale amministrativo regionale ha rigettato tutti i motivi di ricorso avanzati contro la delibera di Valutazione di Impatto Ambientale 810 del settembre 2012. In dettaglio, secondo il Tar:
1) è infondato l’asserito collegamento idraulico tra il bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda. Il Tar ha inoltre spiegato che non può essere fatto appello al principio di precauzione perchè questo “presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo peraltro auspicato anche in sede comunitaria) in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cosiddetto effetto Nimby”
2) sul tema dell’impatto sanitario il TAR ha fatto proprio quanto concluso da ARS-CNR con lo studio “Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana” dove si afferma che “i risultati sono ancora in linea con l’ipotesi che le emissioni geotermiche abbiano un ruolo del tutto marginale o assente negli eccessi delle malattie,…”
3) non è vero che non è stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con quelli delle altre centrali geotermiche esistenti sull’Amiata. Viene anche bocciata la tesi dei comitati secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata oggetto di procedimento di VIA;
4) è stata correttamente valutata l’incidenza della localizzazione della nuova centrale all’interno del SIC Monte Labbro e Valle dell’Albegna, nonché nelle immediate vicinanza del SIC Alto corso del Fiume Fiora e del SIC Cono Vulcanico del Monte Amiata;
5) Anche sulle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento all’ammoniaca, il TAR ha evidenziato la correttezza delle valutazioni compiute dalla Regione.
E’ stato un vizio procedurale quello che ha portato il Tar della Toscana a disporre l’annullamento del solo decreto di autorizzazione unica del 21/12/2012. Le ragioni dell’annullamento sono esclusivamente di carattere formale. E’ stata ritenuta illegittima l’acquisizione delle integrazioni e relativa verifica a una delle prescrizioni (la n.17) prima dell'”inizio dei lavori”, anziché prima del rilascio dell’autorizzazione, nonostante che la verifica stessa sia stata puntualmente effettuata e certificata con decreto dirigenziale del febbraio 2013.