di Barbara Farnetani
GROSSETO – È stato notificato in questi giorni il ricorso in appello al Consiglio di Stato del comune di Grosseto sulla vicenda delle rette degli asili comunali facenti parte di Iside. Il comune di Grosseto chiede l’annullamento della sentenza del Tar che accoglieva la richiesta di annullamento delle nuove tariffe e quote compartecipative per i nidi e le materne comunali.
Le tariffe in vigore sino all’anno 2011-2012 erano state stabilite dalle deliberazioni di giunta del 2004 ed erano rimaste iunvariate per tutti questi anni, si legge nel ricorso. “Indipendentemente dalla determinazione delle tariffe, che possono essere variate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’istituto Iside all’inizio di ogni anno richiede alle famiglie dei bambini già iscritti, la sottoscrizione di un modulo di ‘riconferma’, al fine di poter organizzare i servizi tenuto conto del numero dei bambini che richiedono di avvalersi di tali servizi”. In questo modulo i genitori dichiarano “di contribuire alle spese di gestione del servizio, secondo le modalità determinate dall’istituzione Iside e approvate dal Comune di Grosseto; che la quota do partecipazione non potrà essere modificata durante l’intero anno”.
“Le dichiarazioni contenute nei moduli fatti pervenire all’istituto Iside non incidono sulla facoltà spettante all’amministrazione di procedere alla modifica delle tariffe, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, gichhè tale modifica può intervenire solo dopo la valutazione delle risosrse necessarie e disponibili per garantire il servizio. Con delibera del luglio 2012 il Consiglio comunale decideva di modificare la determinazione dei criteri di compartecipazione degli utenti e le relative tariffe per l’erogazione dei servizi, al fine di poter continuare ad erogare un servizio e tenuto conto della mancata modifica delle tariffe per ben otto anni e delel profonde trasformazioni del tessuto sociale”.
Secondo il Tar la quota di compartecipazione delle famiglie deve essere determinata e determinabile al momento della conclusione dell’accordo. Poiché i moduli non contengono sul punto nessuna previsione, bisogna far riferimento, secondo una interpretazione di buona fede, aòle tariffe già in vigore al momento della sottoscrizione dei moduli. Secondo il Comune di Grosseto e secondo il suo avvocato Gaetano Viciconte tale decisione è “palesemente erronea” avendo dato una “falsa interpretazione dei principi di interpretazione del contratto, oltre ad una errata configurazione della tariffa come oggetto del contratto stesso”. A questo si aggiunge una “errata qualificazione della natura contrattuale del rapporto e contraddittorietà nella motivazione”. Il modulo di sottoscrizione, secondo il Comune, non è un contratto. Inoltre, «al fine di rispettare i vincoli di bilancio il Comune solo dopo aver verificato il numero dei soggetti che richiedono l’erogazione del servizio può determinare se le tariffe a carico dei degli utenti sono congrue e sufficienti. Proprio i principi in materia di contabilità pubblica assegnano agli enti comunali, come limite ultimo per la modifica delle tariffe e delle addizionali la data di approvazione del bilancio di previsione. Il comune con il modulo di iscrizione ha inteso comprendere quale fosse la consistenza della domanda”. Quindi, conclude l’avvocato Gaetano Viciconte, “le tariffe imposte per la fruizione del servizio non possono configurarsi come prestazione contrattuale ma come imposizione tributaria che rientra nell’autonomia organizzativa, finanziaria e impositiva dell’ente comunale. Dovendosi considerare la tariffa di natura tributaria questa non può essere individuata quale oggetto di un contratto”.
«Ci difenderemo ribadendo le nostre ragioni – ha affermato l’avvocato Alessandro Antichi che rappresemnta le 86 famiglie del Comitato genitori Iside – nell’appello non mi sembra ci siano elementi di novità: è badsato sulle stesse ragioni che il comune aveva già espresso, riproposte identiche in appello».