a cura di Piero Simonetti
GAVORRANO – Le norme statutarie del castello di Gavorrano, come è noto, risalgono al XV secolo e contengono anche le successive modificazioni inserite nel corso dei tempi successivi. Nella terza distinzione al capo VII, appare una norma assai curiosa e mai annullata, che certamente venne emessa dagli Amministratori tenendo in debita considerazione la società dell’epoca. Si tratta del capitolo n. VII titolato “Della pena delle donne che infra di loro malefizio commettessero”.
Dal contenuto di questa norma di legge si può dedurre che le donne gavorranesi non fossero tutte delle pie casalinghe ma anche componenti assai vivaci della comunità d’allora.
Ecco in sintesi la norma in questione al Cap. VII: “Qualunque donna, con animo irato percuoterà altra donna con ferro, osso, legno, pietra, tegola, mattone od altra cosa, facendo uscire sangue da tal percussione, sia punita e condannata in lire 10 di denari. Se invece sangue non uscisse, lire 5 di denari”.
Evidentemente la gravità dell’aggressione era collegata solamente al sanguinamento delle ferite. Prosegue poi lo stesso Cap. VII: “E se le stracciasse panni di dosso, o con calci l’avvolgesse, togliendole dalla testa la benda, la veletta, cuffia e asciugatoio, poi la scapigliasse facendola cadere a terra con uscita di sangue, sia condannata a soldi venti di denari. Se invece sangue non uscisse, paghi questa donna soldi dieci di denari. In caso di assalto con stempeggiamento e caduta a terra, pagar debba sempre ed in ogni caso, soldi 10 di denari.”.
Beh, insomma. A parte la valutazione emorragica solamente esterna, dovevano però essere baruffe assai accese sia in piazza che nei vicoli del castello.