a cura di Piero Simonetti
GAVORRANO โ Le norme statutarie del castello di Gavorrano, come รจ noto, risalgono al XV secolo e contengono anche le successive modificazioni inserite nel corso dei tempi successivi.ย Nella terza distinzione al capo VII, appare una norma assai curiosa e mai annullata, che certamente venne emessa dagli Amministratori tenendo in debita considerazione la societร dellโepoca.ย Si tratta del capitolo n. VII titolato โDella pena delle donne che infra di loro malefizio commettesseroโ.
Dal contenuto di questa norma di legge si puรฒ dedurre che le donne gavorranesi non fossero tutte delle pie casalinghe ma anche componenti assai vivaci della comunitร dโallora.
Ecco in sintesi la norma in questione al Cap. VII:ย โQualunque donna, con animo irato percuoterร altra donna con ferro, osso, legno, pietra, tegola, mattone od altra cosa, facendo uscire sangue da tal percussione, sia punita e condannata in lire 10 di denari. Se invece sangue non uscisse, lire 5 di denariโ.
Evidentemente la gravitร dellโaggressione era collegata solamente al sanguinamento delle ferite. Prosegue poi lo stesso Cap. VII:ย โE se le stracciasse panni di dosso, o con calci lโavvolgesse, togliendole dalla testa la benda, la veletta, cuffia e asciugatoio, poi la scapigliasse facendola cadere a terra con uscita di sangue, sia condannata a soldi venti di denari. Se invece sangue non uscisse, paghi questa donna soldi dieci di denari. In caso di assalto con stempeggiamento e caduta a terra, pagar debba sempre ed in ogni caso, soldi 10 di denari.โ.
Beh, insomma. A parte la valutazione emorragica solamente esterna, dovevano perรฒ essere baruffe assai accese sia in piazza che nei vicoli del castello.
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