a cura di Piero Simonetti
GAVORRANO – La lettura delle leggi contenute negli antichi Statuti del castello di Gavorrano offre continuamente motivi di riflessione, anche di fronte ad aspetti apparentemente marginali. Od almeno così sembra a chi scrive queste righe. Per esempio, siamo nel 1465 ed al capitolo XXXII della 1° distinzione, lo Statuto si occupa della regolarità dei pesi e misure nel settore del commercio. E per garantire che non ci sia frode nella misura della merce venduta, viene emanata una norma di legge che istituisce la nomina di due Sindaci da parte dei Priori e Vicario.
L’unica misura consentita al di fuori dei parametri senesi era la “canna”, per vendere panni e stoffe. E’ questo un aspetto importante, poiché consentiva alla comunità di Gavorrano la libertà di usare la misura lineare della “canna locale” anziché quella di Siena, riconoscendo quindi al castello di Gavorrano una certa forma di autonomia. I due Sindaci avevano l’importante compito di verificare – ogni due mesi – la correttezza delle stadere, bilance, boccale, moggio e staio, affinché corrispondessero ai valori stabiliti dalle tabelle di Siena. I due Sindaci dovevano anche controllare che i commercianti non usassero strumenti di misura diversi da quelli in vigore nel territorio senese, sia nella vendita al minuto che in quella all’ingrosso.
Infatti si legge: “Pena di soldi dieci a chi contrafacesse, per ciascuna volta e per ogni misura o peso… pena di soldi dieci per ogni Sindaco che non rivedesse dette misure entro un mese dalla sua elezione… e se (i due Sindaci) troveranno alcuno vendere con misure diverse, lo debbano denunciare al Vicario”. In due, evidentemente, era più difficile che potessero cedere a tentativi di corruzione. Una norma quindi – quella dei due Sindaci – che andava nella direzione di maggior tutela della popolazione amministrata.