di Barbara Farnetani
GAVORRANO – Nuove elezioni. È quanto ha deciso il Tar della Toscana accogliendo il ricorso presentato da Massimo Borghi e dai candidati della sua lista contro la lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco”. Gavorrano, per la quarta volta in quattro anni, torna dunque di nuovo al voto. “Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione della lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco” e del successivo provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale e necessità di procedere a nuove elezioni”. Si legge nella sentenza.
Infatti se il ricorso è fondato si deve procedere “alla ripetizione delle elezioni, dal momento che verrebbe esclusa la lista che ha ottenuto i maggiori consensi e che ha ottenuto anche l’elezione del sindaco. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l’ordinamento, l’una inerente la conservazione degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla salvaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione”. Insomma, secondo quanto scrive il giudice, una sentenza non può sovvertire la volontà popolare, e dunque se la lista annullata ha un ruolo marginale si tende a conservare lo statu quo, se invece il numero dei voti presi è tutt’altro che marginale si procede ad una nuova tornata elettorale. “Nella vicenda che ci occupa – prosegue la sentenza – è evidente che l’eventuale annullamento dell’ammissione della lista risultata vincitrice comporterebbe uno stravolgimento del risultato elettorale rispetto al quale non potrebbe operare alcun potere di correzione dei risultati da parte di questo giudice”.
Per leggere la sentenza in formato integrale: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2013/201300889/Provvedimenti/201301312_01.XML