FOLLONICA – Sulla vivcenda delle multe in via Bovio a Follonica, sulla cui legittimità era intervenuto il consigliere del Pdl Sandro Marrini, interviene oggi il comandante della Polizia municipale di Follonica Gabriele Lami. Questa la lettera che ha inviato alla nostra redazione:
«Il contenuto della nota del Consigliere PdL Sandro Marrini mi impone di intervenire immediatamente sull’argomento della qualificazione dell’area parcometro, per evitare gravi ripercussioni per gli utenti della strada, derivanti da posizioni completamente prive di fondamenti giuridici e connesse ad una non corretta conoscenza delle norme del Codice della Strada. La risposta alle considerazioni del Consigliere derivano direttamente dalle decisioni della Prefettura e dalle sentenze del Giudice di Pace che in questi anni hanno già deciso, in favore dell’Amministrazione comunale, nei ricorsi promossi contro sanzioni elevate, con le motivazioni addotte nell’articolo, circa la collocazione del’area di sosta al di fuori della carreggiata. E’ quindi sbagliato alimentare considerazioni sulle sanzioni elevate nell’area parcometro senza avere la minima conoscenza di cosa si tratta e come si sono sviluppati i contenziosi che ben prima dell’articolo, sono stati decisi con vittoria assoluta dell’Amministrazione comunale».
«In stretto collegamento a tali affermazioni – prosegue Lami nella sua nota -, vi è la risposta per Via Bovio, dove l’assenza della “striscia blu” nulla toglie alla legittimità delle sanzioni elevate, per la presenza di segnaletica verticale ben visibile e nota a tutti, residenti compresi, che coloro i quali conducono un veicolo dovrebbe conoscere e sapere che è più che sufficiente per disciplinare la circolazione, in tali condizioni di sosta. L’articolo 38 del Codice della Strada, infatti, disciplina l’ordine gerarchico della segnaletica, ponendo quella verticale come primo strumento per la validità delle prescrizioni alla circolazione stradale, (Cassazione civile sez. II, sentenza 14.10.2009 n.21883) lasciando la segnaletica orizzontale un ruolo complementare tale che, addirittura nel caso in specie, ai sensi dell’articolo 149 2° comma del Regolamento di esecuzione, non si è nemmeno obbligati a realizzare trattandosi di sosta in modo longitudinale all’asse stradale e nel senso di marcia. Il suo rifacimento, poi, oltre a non essere necessario, come spiegato, per la correttezza delle sanzioni, comunque non compete a questo Comando, come dovrebbe essere ormai ben noto al Consigliere, ma, nel caso in specie, alla società del servizio idrico che ha eseguito gli interventi di manutenzione delle condotte e disposto la riasfaltatura del tratto interessato ai lavori, già sollecitata. Si raccomanda quindi, a tutti coloro che utilizzano veicoli, di non seguire considerazioni infondate rispettando in modo preciso le prescrizioni disposte per una corretta circolazione stradale».