di Daniele Reali
GAVORRANO – «Il ricorso è infondato nel merito». È questo il giudizio emsso dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con la sentenza del 1 agosto in relazione ad un caso simile a quello di Gavorrano.
Il comune in questione è quello di Tricarico, in provincia di Matera. Lì, come a Gavorrano, dopo la consultazione elettorale una lista di opposizione ha presentato ricorso contro la lista risultata vincente per la presunta irregolarità nella autenticazione delle firme. Anche in quel caso infatti le firme erano state autenticate da un consigliere provinciale. Nel caso di Gavorrano, lo ricordiamo, invece era stato un assessore provinciale, due cariche che la legge assimila per le operazioni di “autentica” delle firme di una lista elettorale.
Procedura questa che è disciplinata dall’articolo 14 della legge 53 del ’90, la norma è al centro della sentenza del Tar di Potenza. La finalità della legge «è quelle di agevolare il più possibile il buon andamento del procedimento elettorale – si legge nella sentenza – ampliando la platea dei soggetti aventi potestà di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste». I giudici rilevano anche che debbano essere posti «limiti all’esercizio del potere di autenticazione», legati però al «profilo territoriale».
Quindi per il Tar i limiti di autentica si devono intendere soltanto dal punto di vista territoriale salvaguardando così la competenza di un conisgliere provinciale nell’ambito della provincia che rappresenta. Anche perché, mettono in evidenza i giudici, dalla legge in questione, sempre la 53 del ’90 (articolo 14) «non si evince l’ulteriore restrizione» della corrispondenza diretta tra il consigliere che autentica e il procedimento elettorale.
In altre parole, rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato (caso di Salsomaggiore in provincia di Parma) che indicava il legame tra il consigliere e l’ente in cui si svolgono le elezioni, il Tar ha disposto che sia da rispettare soltanto il vincolo della territorialità. Per fare degli esempi un consigliere comunale può autenticare soltanto nel comune dove è stato eletto, e un consigliere provinciale nell’ambito dei comni della provincia in cui è stato eletto.
In conclusione ribadiscono i giudici che l’interpretazione sostenuta da chi ha presentato il ricorso di fatto va contro quello che è lo spirito della legge 53 del ’90 anche perché «restringe, in modo ben poco coerente con gli obiettivi di fondo avuti di mira dal Legislatore dell’articolo 14, il numero dei soggetti chiamati a sostenere lo sforzo organizzativo della competizione elettorale».
Intanto il “caso Gavorrano” sembra sempre meno un caso isolato. Oltre a Tricarico che è già stato affrontato dal Tar, sono in attesa di giudizio almeno altre due comuni, in Campania: Maddaloni e Marcianise, entrambi in provincia di Caserta.
Per leggere la sentenza in forma integrale si può conusltare questo LINK