FIRENZE – E’ stato approvato oggi dalla giunta il calendario venatorio regionale. La delibera che detta tempi, specie e modalità per l’esercizio dell’attività venatoria in Toscana per la stagione 2013-2014 è stata portata in approvazione dall’assessore all’agricoltura e alla caccia, Gianni Salvadori. «A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una parte della legge regionale n.20/2002 – ha spiegato Salvadori – anche la Toscana ha deliberato con atto amministrativo il calendario venatorio per le specie migratorie e stanziali, con lo scopo prioritario di conciliare le istanze del mondo venatorio, agricolo e delle associazioni di protezione ambientale». Quella approvata è dunque una delibera complessa ed articolata che, per ogni singola specie cacciabile, descrive in maniera analitica i supporti scientifici e le disposizioni normative comunitarie o nazionali che hanno determinato le singole scelte dell’amministrazione.
«Con questo provvedimento – spiega Salvadori – la Regione Toscana garantisce la concreta applicazione sul territorio della convenzione internazionale dell’AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds- accordo sulla conservazione delle specie migratorie acquatiche), vietando l’uso delle munizioni di piombo in tutti i laghi artificiali e zone umide della Regione e non solo all’interno delle Zone di Protezione Speciale. Questa decisione, suggerita dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) garantisce ulteriormente la salvaguardia degli ambienti naturali e la difesa della biodiversità. Sono stati inoltre introdotti limiti di prelievo stagionali per alcune specie cacciabili». Sulla delibera sono stati inoltre acquisiti anche ulteriori pareri. «La Regione Toscana – riferisce infatti Salvadori- ha deliberato dopo aver chiesto e ottenuto l’autorevole parere del C.I.R.Se.M.A.F (Centro Interuniversitario Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici) che si è espresso favorevolmente, sottolineando che le argomentazioni riferite alle singole specie e relativi tempi di caccia, sono garanti del saggio prelievo e della conservazione delle specie medesime».
Ecco nel dettaglio il contenuto delle disposizioni:
Autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati
Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all’interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.
Dal 15 settembre al 30 novembre 2013 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
Dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alla specie allodola.
Dal 15 settembre all’8 dicembre 2013 è consentita la caccia alla specie lepre comune.
Dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 è consentita la caccia alla specie combattente.
Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie beccaccia.
Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello.
Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie moretta.
Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.
Fissati i seguenti limiti di prelievo stagionale prudenziali, per le specie:
– allodola, 50 capi per cacciatore,
– codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per cacciatore per specie,
– beccaccia e moretta, 20 capi per cacciatore per specie,
– combattente e pernice rossa, 10 capi per cacciatore per specie,
– starna, 5 capi per cacciatore.
Infine è vietato utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra.