GROSSETO – Dal 1 gennaio 2013, in via sperimentale sino a tutto il 2015 sono state introdotte alciìune misure a sostegno della paternità e del rapporto col nuovo nato. «Il padre dipendente – ricorda Alessandro Gualtieri della Fisascat Cisl – entro cinque mesi dalla nascita del figlio ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno. Tale diritto è autonomo rispetto a quello della madre e puo’ essere usufruito durante il periodo di astensione obbligatoria post parto della madre, con il 100% della retribuzione. Il padre lavoratore può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione della stessa, sempre con la retribuzione del 100%. Tale periodo di congedo anticipa il termine finale del congedo post parto della madre.»
«Un’altra misura sperimentale prevista dalla legge – prosegue la Fisascat -, è la possibilità di concedere alla madre lavoratrice un contributo utilizzabile per servizio baby sitter o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia. Tale contributo è pari a 300 € mensili, potrà essere richiesto al termine del periodo di astensione obbligatoria e in alternativa al congedo facoltativo.»