Accolto il ricorso del Bar Boccondivino; ordinanza sospesa; l’amministrazione comunale dovrà pagare 1.500 euro per le spese legali sostenute in questa fase cautelare
di Daniele Reali
Gavorrano – L’ordinanza di Borghi è stata bloccata. Il Tribunale Regionale della Toscana ha sospeso l’ordinanza 49/10 del 10 agosto 2010, nota a tutti come l’ordinanza sui videopoker. Dopo la prima sospensione cautelare decisa all’inizio di ottobre, il Tar ha accolto, nella camera di consiglio di martedì scorso, il ricorso presentato dal Bar Boccondivino di Grilli, sospendendo così l’efficacia del provvedimento e fissando l’udienza di merito il 3 novembre del 2011. Ma il tribunale, oltre a esprimersi sui dispositivi dell’ordinanza e quindi sui divieti imposti agli esercenti e titolari di locali pubblici, ha condannato il comune di Gavorrano al pagamento delle spese legali, 1.500 euro che dovranno uscire dalle casse comunali e dalle tasche dei cittadini.
Il “sacrificio” economico del comune però potrebbe essere anche molto superiore visto che nell’atto emesso dal Tar si definisce un concetto molto chiaro: “Considerato – si legge nel documento del Tar – sussistente il pregiudizio dedotto in ordine alla perdita di avviamento e clientela”. Questo dovrebbe voler dire che il comune di Gavorrano si potrebbe trovare a dover risarcire i mancati introiti del bar Boccondivino nel periodo in cui l’ordinanza è stata in vigore e ha avuto efficacia, e in questo caso si pralerebbe di migliaia di euro.
I MOTIVI – Così si legge nel provvedimento del Tar: “non risultano sussistenti i presupposti di legge necessari per l’applicazione dei richiamati artt. 50 e 54 del TUEL, tenendo conto che è presente nell’ordinamento normativa di fonte primaria e secondaria tesa a regolare l’esercizio delle apparecchiature richiamate nel provvedimento impugnato e che le conseguenze cui fa riferimento l’Amministrazione si riferiscono solo ad alcuni, indeterminati, cittadini, che ben possono rivolgersi ad esercizi presenti in comuni limitrofi ovvero ad altre forme di gioco gestite direttamente da concessionarie statali”. In altre parole i presupposti su cui si era basato il sindaco per redigere l’ordinanza per il tribunale non trovano fondamento nel nostro sistema normativo. In particolare il sindaco è intervenuto facendo riferimento alle competenze attribuitegli dagli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, ndr) che consentono di intervenire per emergenza e anche su materie di competenza statale, ma senza che ci fossero i presupposti previsti dalla legge. Il Tar non considera un’emergenza come è individuata dalla legge il fatto che alcuni cittadini fossero in difficoltà economiche dovute ad un eccessivo “utilizzo” dei giochi elettronici come le new slot. Ancora in altre parole, per cercare di rendere ancora più comprensibile, la posizione assunta dal tar, il sindaco non aveva la competenza per intervenire su una materia come quella dei “video poker o apparecchi similari”.
La prounucia del Tar e l’accoglimento della domanda di ricorso pongono fine ad una vicenda che aveva provocato polemiche e dibattiti tra la popolazione di Gavorrano tanto da aprire la più grave crisi politica e istituzionale della storia del nostro comune. Una vicenda, che vista la decisione del tribunale, non può non lasciare strascichi nel dibattito politico e che potrebbe tornare di attualità anche nel futuro confronto tra partiti, alleanze e candidati durante la prossima campagna elettorale. Certo che tornando con la mente alla metà di agosto e ripensando a tutto quello che è successo all’interno della maggioranza di centrosinistra tra Massimo Borghi, sindaco dell’ordinanza, e i nove consiglieri del Partito Democratico che più volte avevano espresso dubbi proprio su quell’atto, verrebbe da pensare che l’argomento gioco d’azzardo, videopoker, macchinette “mangisoldi” e new slot poteva essere affrontato in un altro modo, evitando di scatenate un terremoto politico e una battaglia giudiziaria, tra l’altro, finita male.